1. Sono iscritte all'albo le aziende, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, o comunque esercenti attività considerate a rischio, che sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il proprio personale, in numero adeguato rispetto agli organici e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3. Tali corsi sono finalizzati a fornire al personale una idonea conoscenza teorica e pratica per provvedere alla propria protezione nelle situazioni di rischio o di panico generalizzato, nonché per prevenire tali situazioni o, qualora esse comunque accadano, per ridurre i rischi a carico di terzi, effettuando opportuni