Art. 2.

      1. Sono iscritte all'albo le aziende, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, o comunque esercenti attività considerate a rischio, che sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il proprio personale, in numero adeguato rispetto agli organici e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3. Tali corsi sono finalizzati a fornire al personale una idonea conoscenza teorica e pratica per provvedere alla propria protezione nelle situazioni di rischio o di panico generalizzato, nonché per prevenire tali situazioni o, qualora esse comunque accadano, per ridurre i rischi a carico di terzi, effettuando opportuni

 

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interventi di emergenza e di assistenza urgente.
      2. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da istruttori qualificati i cui titoli sono verificati dal Ministero dell'interno che, a tale scopo si avvale di società o di aziende riconosciute idonee dal medesimo Ministero.
      3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, preposte alla tenuta dell'albo, procedono all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 previa analisi delle attività svolte da essi nel biennio precedente, e provvedono, con cadenza biennale, ai successivi aggiornamenti dell'albo medesimo.